fra persone che vogliono promuovere insieme attività ricreative, culturali, sportive, ecc.
E’ l’insieme delle attività e delle iniziative deliberate dall’assemblea su proposta del consiglio; la sua realizzazione, al di là di tutte le definizioni giuridiche e teoriche, è ciò che qualifica veramente la natura del circolo.
E’ il documento che riporta i movimenti relativi alla gestione delle attività, alle spese generali, al tesseramento e presenta all’assemblea dei soci la situazione dei rendiconto economico e finanziario, obbligatorio per legge dal 1998.
Un circolo non è un negozio o un bar, ma nasce dall’iniziativa di cittadini che, senza fini di lucro, si associano per sviluppare un comune interesse, quindi non ci sono “padroni” o “soci fondatori” (dotati cioè di diritti particolari).
Documenta l’iscrizione del socio al circolo e all’associazione nazionale, consente di partecipare alle iniziative e alla vita dei circolo e dell’associazione di riferimento.
L’affiliazione: è l’atto di iscrizione e adesione del circolo ad una associazione nazionale, nel cui statuto il circolo stesso si riconosce.
L’Assemblea: è costituita dai soci del circolo, delibera il programma annuale, vota il bilancio, elegge il consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo: predispone e applica il programma, elegge il presidente, esegue il mandato dell’assemblea.
Il Presidente: è, di norma, il legale rappresentante dell’associazione.
Sono autorizzati a frequentare i locali e le attività i soci dei circolo in regola con il pagamento della quota sociale;
è inoltre facoltà del circolo consentire l’accesso ai soci dell’associazione nazionale cui esso aderisce.
Il carattere non lucrativo dei l’associazione esclude la suddivisione di utili; eventuali compensi per l’espletamento di marisioni di servizio possono essere corrisposti solo nelle forme consentite.
E’ vero in linea generale per quanto concerne le attività istituzionali, purché siano riservate ai soci (con l’eccezione di alcune attività fiscalmente rilevanti, come ad esempio la somministrazione di pasti). Esattamente come per tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale presenti in Italia.
Non necessariamente, ma l’avanzo di gestione deve essere destinato, su decisione dell’assemblea dei soci, ad usi compatibili con le finalità statutarie (migliorie alla sede, reinvestimento in attività, beneficenza, ecc.)
Nulla vieta di prevedere, nelle forme consentite, compensi a persone, soci e non, per lo svolgimento di mansioni ed incarichi.